Certificato energetico
DI +.... attestato di certificazione energetica
Nel 2007 Regione Lombardia, con DGR VIII/5018 del 26 giugno 2007, ha avviato il processo di certificazione energetica degli edifici introducendo l’Attestato di Certificazione Energetica (ACE). Dal 2007 ad oggi il modello di attestato energetico è stato oggetto di diverse modifiche: a partire dal 15 gennaio 2014, con DGR X/1216, l’ACE è stato sostituito dall’Attestato di Prestazione Energetica “APE”, in attuazione del D.L. 63/2013 convertito con L. 90/2013.
.... effettuiamo:
SOPRALLUOGO PRELIMINARE (gratuito senza impegno)
PREVENTIVO (gratuito senza impegno)
RACCOLTA DATI NECESSARI
RILIEVI PRESSO L’IMMOBILE
REDAZIONE E CONSEGNA DEL CERTIFICATO ENERGETICO
PROFESSIONALITA’
Pagina Ufficiale dell’Albo Geometri
ESPERIENZA PLURIENNALE
Accreditamento ufficiale CENED come certificatore
PUNTUALITA’ E PRECISIONE
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Cosa è
L'Attestato di Prestazione Energetica è l’“etichetta dell’edificio”. Come documento informativo permette di conoscere in modo semplice ed intuitivo le prestazioni energetiche dell’edificio, cioè la quantità annua di energia primaria effettivamente consumata o che si prevede possa essere necessaria per soddisfare, con un uso standard dell’immobile i vari bisogni energetici dell’edificio, la climatizzazione invernale e estiva, la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari, la ventilazione e, per il settore terziario, l’illuminazione, gli impianti ascensori e scale mobili. La quantità annua di energia primaria è espressa da uno o più descrittori, che tengono conto del livello di isolamento dell’edificio e delle caratteristiche di installazione degli impianti tecnici. Questo valore può essere espresso in Energia primaria non rinnovabile, rinnovabile o totale (somma delle energie precedenti).
La principale informazione riportata sull’APE è l’indice di prestazione energetica non rinnovabile (EPgl,nren), che indica il fabbisogno annuale di energia primaria non rinnovabile relativa a tutti i servizi erogati dai sistemi tecnici presenti. Questo indice identifica la classe energetica dell’edificio in una scala da A4 (edificio più efficiente) a G (edificio meno efficiente).
Non va dimenticato che l'APE fotografa l'edificio in condizioni standard di funzionamento, pertanto restituisce un fabbisogno energetico dell'edificio che non necessariamente corrisponderà al consumo che, come è noto, è influenzato in maniera significativa da condizioni climatiche diverse da quelle medie considerate e dall'uso, da parte degli utenti, degli impianti preposti alla climatizzazione.
Quando serve
L’obbligo di dotazione/allegazione dell’APE sussiste nei seguenti casi: nuova costruzione e ampliamenti, ristrutturazioni importanti di primo livello, ristrutturazioni importanti di secondo livello, edifici utilizzati da PA e aperti al pubblico con superficie utile superiore ai 250 m2, contratti nuovi o rinnovati Servizio Energia e Servizio Energia Plus, contratti nuovi o rinnovati di gestione degli impianti termici, trasferimento a titolo oneroso, contratti di locazione nuovi o rinnovati.
Verifica l'esistenza dell'Attestato
Per verificare se l’unità immobiliare di proprio interesse è stata certificata è disponibile il servizio di visura Ape. La ricerca può essere effettuata inserendo o il codice identificativo dell’APE o ACE, depositato nel Catasto Energetico Edifici Regionale (CEER), o i dati catastali dell’unità immobiliare.
Se l’attestato è stato redatto secondo il modello di cui alla DGR VIII/8745 (Allegato C) o DGR IX/1811 o secondo le disposizioni della DGR X/1216 o l'Allegato D del DDUO 6480/15, tramite il servizio di visura APE, è possibile scaricare il fac-simile dell'attestato. Il fac-simile scaricato non è sostitutivo dell'Attestato e non è utilizzabile ai sensi della normativa vigente, ma consente solamente di identificare il proprio modello di attestato.
Per ottenere la copia di un Attestato precedentemente redatto, utilizzabile ai sensi della normativa vigente, è necessario richiedere un documento originale o una copia conforme all'originale. La modalità per ottenere il documento è differente a seconda del modello di attestato. È quindi necessario verificare il modello di attestato in proprio possesso (o il fac-simile scaricato dalla visura APE) confrontandolo con i modelli di attestato in modo tale da stabilire la modalità per richiedere la copia.
Validità dell'Attestato
L’APE è idoneo se redatto e asseverato da un Soggetto certificatore e registrato nel Catasto Energetico Edifici Regionale (CEER).
Ai sensi del punto 11.8 del DDUO 6480/15, l'APE ha validità massima di 10 anni a partire dalla data di registrazione della pratica nel catasto energetico. L’idoneità dell’attestato decade prima dei 10 anni a seguito di interventi che modifichino la prestazione energetica dell’unità immobiliare o nel caso di variazione della destinazione d’uso oppure quando non siano state effettuate le operazioni di controllo di efficienza energetica degli impianti termici dell'edificio.
In tal caso l’APE decade il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata delle operazioni di controllo di efficienza energetica degli impianti termici.
L'Attestato deve essere corretto sia negli aspetti tecnici sia negli aspetti amministrativi. Pertanto la validità dell’attestato è vincolata alla corretta e completa indicazione dei dati catastali dell’edificio a cui si riferisce.
Contattaci con uno qualsiasi dei mezzi messi a disposizione o meglio ancora passa pure a trovarci senza impegno, saremo lieti di fare la tua conoscenza.
Nel frattempo dai una occhiata alle nostre proposte immobiliari.....
L'Attestato di Prestazione Energetica è l’“etichetta dell’edificio”. Come documento informativo permette di conoscere in modo semplice ed intuitivo le prestazioni energetiche dell’edificio, cioè la quantità annua di energia primaria effettivamente consumata o che si prevede possa essere necessaria per soddisfare, con un uso standard dell’immobile i vari bisogni energetici dell’edificio, la climatizzazione invernale e estiva, la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari, la ventilazione e, per il settore terziario, l’illuminazione, gli impianti ascensori e scale mobili. La quantità annua di energia primaria è espressa da uno o più descrittori, che tengono conto del livello di isolamento dell’edificio e delle caratteristiche di installazione degli impianti tecnici. Questo valore può essere espresso in Energia primaria non rinnovabile, rinnovabile o totale (somma delle energie precedenti).
La principale informazione riportata sull’APE è l’indice di prestazione energetica non rinnovabile (EPgl,nren), che indica il fabbisogno annuale di energia primaria non rinnovabile relativa a tutti i servizi erogati dai sistemi tecnici presenti. Questo indice identifica la classe energetica dell’edificio in una scala da A4 (edificio più efficiente) a G (edificio meno efficiente).
Non va dimenticato che l'APE fotografa l'edificio in condizioni standard di funzionamento, pertanto restituisce un fabbisogno energetico dell'edificio che non necessariamente corrisponderà al consumo che, come è noto, è influenzato in maniera significativa da condizioni climatiche diverse da quelle medie considerate e dall'uso, da parte degli utenti, degli impianti preposti alla climatizzazione.
Quando serve
L’obbligo di dotazione/allegazione dell’APE sussiste nei seguenti casi: nuova costruzione e ampliamenti, ristrutturazioni importanti di primo livello, ristrutturazioni importanti di secondo livello, edifici utilizzati da PA e aperti al pubblico con superficie utile superiore ai 250 m2, contratti nuovi o rinnovati Servizio Energia e Servizio Energia Plus, contratti nuovi o rinnovati di gestione degli impianti termici, trasferimento a titolo oneroso, contratti di locazione nuovi o rinnovati.
Verifica l'esistenza dell'Attestato
Per verificare se l’unità immobiliare di proprio interesse è stata certificata è disponibile il servizio di visura Ape. La ricerca può essere effettuata inserendo o il codice identificativo dell’APE o ACE, depositato nel Catasto Energetico Edifici Regionale (CEER), o i dati catastali dell’unità immobiliare.
Se l’attestato è stato redatto secondo il modello di cui alla DGR VIII/8745 (Allegato C) o DGR IX/1811 o secondo le disposizioni della DGR X/1216 o l'Allegato D del DDUO 6480/15, tramite il servizio di visura APE, è possibile scaricare il fac-simile dell'attestato. Il fac-simile scaricato non è sostitutivo dell'Attestato e non è utilizzabile ai sensi della normativa vigente, ma consente solamente di identificare il proprio modello di attestato.
Per ottenere la copia di un Attestato precedentemente redatto, utilizzabile ai sensi della normativa vigente, è necessario richiedere un documento originale o una copia conforme all'originale. La modalità per ottenere il documento è differente a seconda del modello di attestato. È quindi necessario verificare il modello di attestato in proprio possesso (o il fac-simile scaricato dalla visura APE) confrontandolo con i modelli di attestato in modo tale da stabilire la modalità per richiedere la copia.
Validità dell'Attestato
L’APE è idoneo se redatto e asseverato da un Soggetto certificatore e registrato nel Catasto Energetico Edifici Regionale (CEER).
Ai sensi del punto 11.8 del DDUO 6480/15, l'APE ha validità massima di 10 anni a partire dalla data di registrazione della pratica nel catasto energetico. L’idoneità dell’attestato decade prima dei 10 anni a seguito di interventi che modifichino la prestazione energetica dell’unità immobiliare o nel caso di variazione della destinazione d’uso oppure quando non siano state effettuate le operazioni di controllo di efficienza energetica degli impianti termici dell'edificio.
In tal caso l’APE decade il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata delle operazioni di controllo di efficienza energetica degli impianti termici.
L'Attestato deve essere corretto sia negli aspetti tecnici sia negli aspetti amministrativi. Pertanto la validità dell’attestato è vincolata alla corretta e completa indicazione dei dati catastali dell’edificio a cui si riferisce.
.... ultimo aggiornamento 24/02/2016
A questo punto non Ti resta altro che metterci alla prova.
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